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| Normativa
in corso d'opera Schema di regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, N.68 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione VISTO l’articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n.68, che prevede l’emanazione
di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale,
ai fini dell’attuazione della citata legge; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, recante: "Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate."; VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; VISTO l’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.127; VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 marzo 2000; SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha espresso parere favorevole in
data 4 aprile 2000; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva
per gli Atti Normativi nell’adunanza del 26 giugno 2000; RITENUTA, al riguardo, con riferimento all’individuazione dei
competenti servizi per l’impiego, l’opportunità di mantenere la
terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte al
collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di
mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
469; VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
4 agosto 2000; SULLA
PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e
dalla programmazione economica; EMANA il seguente regolamento: ARTICOLO 1 (Soggetti iscritti negli elenchi) 1.
Possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento
obbligatorio le persone disabili di cui all’articolo 1 della legge
n.68 del 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili",
che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto
l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per
il settore pubblico e per il settore privato. 2.
In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali
categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i
soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999,
nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407, recante:
""Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata.", come modificata dalla legge 17 agosto
1999, n.288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di
disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i
soggetti di cui alla citata legge n.407 del 1998 e successive
modificazioni e integrazioni, l’iscrizione nei predetti elenchi è
consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a
titolo principale. Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi
per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato
cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai
stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non
imputabile. 3.
Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del
collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del
genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima
categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915. Agli effetti della iscrizione
negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a
21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti
universitari. 4.
Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni
obbligatorie delle categorie di cui all’articolo 1 della legge n.68
del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta
legge, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a
livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non
vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono
comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione
generale per l’impiego, entro 60 giorni dall’iscrizione, per
l’aggiornamento dell’Albo e l’espletamento dei compiti di
certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti
non vedenti, le relative iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate
dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza
dell’iscritto, entro lo stesso termine. ARTICOLO 2 (Obbligo di riserva) 1.
Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l’obbligo
di assunzione ai sensi dell’articolo 3 della legge n.68 del 1999 si
determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di
cui all’articolo 3, comma 4, e all’articolo 5, comma 2, della
medesima legge n.68, il computo della quota di riserva si effettua dopo
aver provveduto all’esclusione del personale per il quale i predetti
obblighi di assunzione non sono operanti. 2.
I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della
legge n.68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che
effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei
dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile
entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua
la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di
lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso
è tenuto ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione del
lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto
previsto dal comma 4. 3.
Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono
cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla
predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della
legge n.68 del 1999. 4.
Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, secondo quanto
previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge n.68 del 1999, i datori
di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all’invio del prospetto
informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi
dell’articolo 9, comma 3, della citata legge. 5.
Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di
cui all’articolo 3, comma 3, della legge n.68 del 1999, è individuato
in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli
organismi di cui al citato comma 3. 6.
Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti
scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli
obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente
alla verifica di possibilità di collocamento mirato di cui
all’articolo 2 della legge n.68 del 1999, sul personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato
secondo quanto previsto dal comma 5. ARTICOLO 3 (Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni) 1.
Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la
determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n.68 del 1999, i
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto
di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di
lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice, e con contratto di
lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i
lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente
all’estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999, nei limiti della
percentuale ivi prevista. 2.
I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni
per infortunio o malattia, di cui all’articolo 4, comma 4, della legge
n.68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacità
lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono
esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di
riserva, a meno che l’inabilità non sia stata determinata da
violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede
giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di
assunzioni da effettuare con chiamata numerica. 3.
Qualora non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o a
mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole,
i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di
lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria,
e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative.
L’accertamento della compatibilità delle mansioni è svolto dalle
Commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104,
sentito il Comitato tecnico di cui all’articolo 6, comma 2, lettera
b), della legge n.68 del 1999, con le modalità ivi previste. 4.
Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si
sono invalidati successivamente all’assunzione per infortunio sul
lavoro o malattia professionale, di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge n.68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di
computo e sono computati nella percentuale d’obbligo, alle medesime
condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un
grado di invalidità superiore al 33 per cento. 5.
I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti,
che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per
cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.246,
recante "Modificazioni al Capo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n.487, in materia di assunzioni obbligatorie
presso gli enti pubblici" con contratto a tempo parziale, possono
computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere
dall’orario di lavoro svolto. 6.
Agli effetti dell’articolo 4, comma 1, della legge n.68 del 1999, per
i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di
carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a
tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate
lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche
non continuative. 7.
La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, della citata legge
n.68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di Assistenza e
Beneficenza (IPAB). ARTICOLO 4 (Sospensione degli obblighi) 1.
Ai fini della fruizione dell’istituto della sospensione dagli obblighi
di assunzione di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n.68 del
1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al
competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a
dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma
5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale
condizione. 2.
La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di
cui all’articolo 3, comma 5, della legge n.68 del 1999, e cessa
contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione
stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al
comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere
ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della citata legge n.68. 3.
In attesa dell’emanazione del provvedimento che ammette l’impresa ad
uno dei trattamenti di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n.68
del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio
provinciale competente ai fini della concessione della sospensione
temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione
dell’impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di
autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una
sola volta. 4.
La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del
presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n.68 del 1999. ARTICOLO 5 (Compensazioni territoriali) 1.
I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere
l’autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità
produttive situate nella stessa regione, al competente servizio
provinciale. 2.
Il servizio di cui al comma 1 valuta l’ammissibilità della domanda di
compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla
situazione organizzativa dell’azienda e al numero degli iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed
emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda,
attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali
interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il
provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è
immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati.
Trascorso il predetto termine senza che l’amministrazione abbia
emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi
del decorso del termine, la domanda si intende accolta. 3.
La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive
situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al
comma 2, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, Direzione generale per l’impiego, che, acquisite le
necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al
collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili
ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento,
sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2. A
tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia
dell’ultimo prospetto informativo, di cui all’articolo 9, comma 6,
della legge n.68 del 1999. Qualora le informazioni delle regioni non
pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per di cui
al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando
quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo. 4.
I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente
alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica. ARTICOLO 6 (Modalità di assunzioni obbligatorie) 1.
La prescrizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) opera
per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n.68 del 1999, a meno
che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e già in
servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui
alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota
residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita
interamente tramite richiesta nominativa. 2.
In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro
privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in
servizio una unità lavorativa computabile nella quota di riserva, l’unità
mancante è assunta con richiesta nominativa. 3.
Ai fini della legge n.68 del 1999, gli "enti promossi" di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a) della citata legge sono quelli che
recano nella denominazione la sigla del partito politico,
dell’organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di
tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto
i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti
promotori. ARTICOLO 7 (Avviamento) 1.
Ai fini dell’inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui
all’articolo 9, comma 1, della legge n.68 del 1999 decorrono dal
giorno successivo a quello in cui insorge l’obbligo di assunzione. 2.
Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza
delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste
dall’ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il
termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a
selezione prevista dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, recante: "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro
e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo
11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Qualora il datore
di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione
mediante le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n.68 del
1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio
competente di una proposta di convenzione 3.
Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma
1, si applica anche alla fattispecie di cui all’articolo 10, comma 5,
della legge n.68 del 1999. 4.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata
nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni,
stipulate ai sensi dell’articolo 11, della legge n.68 del 1999, ferma
restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa prevista
dall’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n.29 del
1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze
dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale
della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio,
nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure
di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo
conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato. 5.
I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con
richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui
all’articolo 11 della legge n.68 del 1999. 6.
In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica
richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio
convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della
individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento,
valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili
rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di
lavoro medesimo stipula con il servizio un’apposita convenzione di
inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12
della legge n.68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con
finalità formative per i soggetti a tal fine individuati. 7.
Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro, convocato, non
si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data
di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula
della convenzione, il servizio procede all’avviamento tenuto conto
delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre
informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella
attuale richiesta di avviamento. 8.
Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile,
per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l’avviamento,
il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale,
ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n.68 del 1999, e della
successiva normativa di attuazione, ferma restando l’autonoma
attivazione della disciplina che regola l’esonero parziale al di fuori
dei casi previsti dal presente articolo. 9.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 36, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo
22, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, i
datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di cui all’articolo
18, comma 2, della legge n.68 del 1999 mediante procedure selettive
concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il
solo requisito della scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a
selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l’assunzione
per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al
comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e
dall’articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n.521. ARTICOLO 8 (Sistema sanzionatorio) 1.
L’attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l’irrogazione
delle sanzioni sono esercitate alla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto
al collocamento. 2.
I servizi per il collocamento, ai fini dell’accertamento e
dell’eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al
servizio ispettivo della Direzione provinciale di cui al comma 1,
attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.689,
recante: "Modifiche al sistema penale". 3.
Le sanzioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge n.68 del 1999
si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale
disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n.68 qualora non
effettuino nuove assunzioni. 4.
La sanzione di cui all’articolo 15, comma 4, della legge n.68 del
1999, deve intendersi applicabile anche in caso di inadempienza rispetto
agli obblighi di assunzione di cui all’articolo 18, comma 2, della
citata legge. 5.
La certificazione di ottemperanza prevista dall’articolo 17 della
legge n.68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il
datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere,
qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico
riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui
all’articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati
dal relativo decreto di attuazione, nonché l’avvenuto inoltro della
richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non
coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in
corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite
la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia,
fatta salva l’indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o
richieste, alle esenzioni dall’obbligo di assunzione, derivanti
dall’applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge. ARTICOLO
9 (Graduatorie) 1.
Fino al momento della operatività della graduatoria di cui
all’articolo 8 della legge n.68 del 1999, rimangono valide le
graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento
obbligatorio, senza la distinzione per categorie. I lavoratori già
iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata
in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in
graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e
modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi
diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma
2. 2.
Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in
materia di collocamento obbligatorio, il Comitato tecnico, di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469,
recante: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dall’articolo
6, comma 2, lettera b), della legge n.68 del 1999, redige, anche per il
tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui
all’articolo 8, comma 1, della legge n.68 del 1999, all’atto
dell’avviamento, con gli elementi in suo possesso. 3.
Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell’attribuzione
dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla
formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto
previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge n.68 del 1999, tengono
conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:
4.
Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare
ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1. 5.
Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che
concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella
Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1997, n.246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di
valutazione, su proposta del Comitato tecnico di cui al comma 2. ARTICOLO 10 (Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o
disabili liberi professionisti e servizio competente) 1.
Ai sensi dell’articolo 12 della legge n.68 del 1999, i datori di
lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 della
citata legge, nonché le cooperative sociali di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n.381, ed i disabili
liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui
al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il
territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria
disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni
utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro
idoneità al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il
possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2.
Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero
professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da
almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al
citato comma 1 devono essere iscritte all’albo regionale di cui
all’articolo 9, comma 1, della citata legge n.381 del 1991 da almeno
un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a
quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula
la convenzione è tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore
disabile a tempo indeterminato a copertura dell’aliquota d’obbligo
di cui all’articolo 3 della legge n.68 del 1999. 3.
Le convenzioni di cui all’articolo 12 della legge n.68 del 1999 hanno
durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da
parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro
privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi
soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme
parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b)
della citata legge n.68 del 1999, una nuova convenzione avente ad
oggetto un percorso formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative
del disabile. 4.
Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore
di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il
disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con
la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi,
ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla
disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti
del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa
sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di
lavoro privato, con le modalità individuate nella convenzione. 5.
Nella convenzione sono altresì disciplinate le modalità della
prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella
disponibilità delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto
collettivo applicabile. I contenuti e le finalità della formazione
personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività
diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate
all’acquisizione, da parte del disabile, di professionalità
equivalenti a quella possedute nonché adeguate alle mansioni che il
disabile stesso è chiamato a svolgere presso il datore di lavoro
privato che lo ha assunto, al termine della convenzione. 6.
L’eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della
scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione
della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore
di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la
contestuale immissione in servizio di quest’ultimo. 7.
I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni
possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto istituto
al fine di definire preventivamente termini e modalità di versamento
dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei
disabili liberi professionisti. 8.
Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul
corretto funzionamento della convenzione stessa. ARTICOLO 11 (Disposizioni transitorie relative al computo della quota di
riserva) 1.
I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n.68 del 1999,
possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della
legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui
all’articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della
percentuale ivi prevista. 2.
Fino all’entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al
lavoro dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n.68
del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro
pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui
alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla
previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti
in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge
n.68. ARTICOLO 12 (Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio) 1.
Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, della
legge n.68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione
professionale di cui all’articolo 4, comma 6 della citata legge, si
intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per lavoro
e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al
personale militare e della protezione civile. 2.
Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di
attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale
di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente
al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18,
comma 3, della legge n.68 del 1999, sono avviati al lavoro senza
necessità di inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8,
comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata
nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della
qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in
esito alla partecipazione al progetto di formazione o di
riqualificazione professionale attivato. ARTICOLO 13 (Disposizioni transitorie relative alla validità delle
convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi) 1.
Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28
febbraio 1987, n.56, recante: "Norme sull’organizzazione del
mercato del lavoro" nonché le autorizzazioni all’esenzione dagli
obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968,
n.482, recante: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" e
successive modificazioni e integrazioni a titolo di esonero parziale, di
compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro
efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora
precedente. 2.
Entro la data di validità delle convenzioni e delle autorizzazioni, di
cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce può
inoltrare al servizio competente domanda diretta a ridefinire i
contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione,
secondo le linee e con le modalità fissate dalla legge n.68 del 1999.
Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della
autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa
in materia di inserimento mirato dei disabili nonché la permanenza
delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle
disposizioni della legge n.68 che regolano i menzionati istituti, il
ricorso alle suddette autorizzazioni. Non è consentito il cumulo di
convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative. ARTICOLO 14 (Disposizioni finali) 1.Ai
fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della
legge n.68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da
adottare nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 2.
Per gli adempimenti di cui all’articolo 21 della legge n.68 del 1999,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche
periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della
normativa di attuazione. Il
presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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