Direzione
Generale per l'Impiego
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CIRCOLARE
N.17/00
Roma, 24 marzo 2000
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ALLE
DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI |
Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
Divisione III
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E
P.C. ALLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO
LORO SEDI |
| "Disciplina
generale del collocamento obbligatorio" |
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Prot.
n. 593/M165
Oggetto:Assunzioni
obbligatorie.
Legge 12 marzo 1999, n.68. Regime sanzionatorio.
Com’è
noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie innova
radicalmente il sistema delle sanzioni applicabili al datore di lavoro
inadempiente; alla previgente normativa penale si sostituisce infatti un
assetto sanzionatorio amministrativo e muta, inoltre, la stessa natura
sostanziale dell’illecito contestato.
In
assenza di una specifica legislazione transitoria, è pertanto necessario
individuare le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse
nel passato e per le quali il relativo procedimento sia tuttora in corso,
posto che, in presenza di una depenalizzazione, non è applicabile la
norma penale pregressa né è immaginabile l’irrogazione della nuova
sanzione amministrativa (come disposto dall’articolo 40 della legge
n.689 del 1981), posto che si è in presenza di categorie di illecito
diverse da quelle previste sotto la vigenza della precedente disciplina.
Si
rende dunque inevitabile procedere all’effettuazione di un nuovo
accertamento, che sarà diretto a verificare la perdurante sussistenza di
motivi di illiceità della condotta, sanzionabili secondo il nuovo
impianto delineato dall’articolo 15 della legge n.68 del 1999.
Pertanto,
sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un nuovo
accertamento per gli illeciti commessi nel periodo di vigenza
dell’abrogata legge n.482 del 1968 al fine di verificare se sussistano o
meno, a norma della nuova disciplina, situazioni di inadempienza oggi
sanzionabili sul piano amministrativo. In altre parole, per potersi
dichiarare la punibilità del datore di lavoro sarà necessario che l’inadempienza
precedentemente commessa corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria
prevista dalla citata legge n.68 e che, naturalmente, il datore di lavoro
stesso non abbia già provveduto a sanare la propria condizione.
E’
appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo quanto
sopra delineato, potrà essere applicata solo per il periodo che decorre
dalla data di entrata in vigore della legge n.68 del 1999, stante l’irretroattività
della norma amministrativa sostanziale. Non
è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo accertamento, il periodo
antecedente alla predetta data, seppure connotato dal medesimo
comportamento illecito.
All’esito
dell’illustrato procedimento, si provvederà alla notificazione o alla
contestazione dell’illecito secondo le consuete procedure.
A
tale riguardo, ai fini di un logico raccordo tra le disposizioni
legislative e quelle di attuazione della legge n.68, si chiarisce che il
differimento del termine per la presentazione dei prospetti alla data del
31 marzo per l’anno 2000, reso necessario in funzione del recente avvio
del processo di decentramento dei servizi per l’impiego, può ben
considerarsi quale termine ultimo per la richiesta di avviamento (che si
ricorda, è assolto anche attraverso l’obbligo di presentazione del
prospetto medesimo). Pertanto, oltre tale termine, il mancato o tardivo
inoltro del prospetto configura una situazione di inadempienza da parte
del datore di lavoro e conseguentemente comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 15 della citata legge.
Si
invitano le Direzioni regionali e provinciali a voler assicurare la
massima, sollecita diffusione dei contenuti della presente circolare nei
confronti degli operatori e degli utenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Daniela CARLA’)